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BL 7/2008: MULTE MAI COMMESSE:

Anche se il tema non è prettamente motociclistico, riguarda e interessa comunque un po’ tutti gli utenti a due ruote…

Sarà capitato di sentire qualcuno lamentarsi per aver ricevuto il verbale di una sanzione da una città dove non è mai andato, in un giorno nel quale sicuramente era a casa propria, al lavoro, o comunque in tutt’altro posto, ma di non poter purtroppo documentare (es.: una ricevuta di un ristorante, una fattura, ecc.) la propria presenza e quella, in particolare, del proprio veicolo in luogo diverso da quello della contravvenzione addebitata. Che fare, ma soprattutto, come fare a difendersi? Si può fare ricorso, certamente, ma non è detto che tale soluzione automaticamente ci garantisca l’esito positivo della vicenda, perché se si ricorre al Giudice di Pace bisogna trovare una buona linea difensiva, che non sia solo quella “io non c’ero, la mia auto o moto non c’era”, poi informarsi telefonicamente della data dell’udienza, recarsi avanti all’ufficio del Giudice di Pace stesso il giorno dell’udienza, magari distante centinaia e centinaia di chilometri da casa nostra. Tutto è lecito, tutto è vietato, non è vera né la prima né la seconda affermazione, da noi tutto è soltanto opinabile in un processo dove, anche se è la Pubblica Amministrazione a dover provare la responsabilità del cittadino, quest’ultimo non si può difendere soltanto facendo valere la propria parola contro quello che sta scritto nel verbale. Riferiamo del caso deciso in una sentenza di un Giudice di Pace di Napoli del 15 maggio 2008, dove si fa un discorso interessante: la persona che faceva opposizione diceva di non essersi mai recata a Napoli con il proprio veicolo e tanto meno il giorno e l’ora della violazione descritta nel verbale. A sostegno delle proprie dichiarazioni allegava una denuncia contro ignoti, nella quale ribadiva di non aver ceduto la propria auto a terze persone ritenendosi vittima di una truffa, anche se non aveva sospetti contro alcuno. Il Giudice di Pace ha accolto l’opposizione ritenendo che, anche se la denuncia contro ignoti non ha lo stesso valore di una querela di falso (che sarebbe lo strumento processuale da usare per contestare le attestazioni dell’agente, ma con costi e difficoltà assolutamente sproporzionate alla somma da pagare con il verbale), le dichiarazioni del privato rese sotto la propria responsabilità, innanzi a una pubblica autorità in cui il dichiarante si assume un determinato comportamento, devono ritenersi sufficienti a contestare l’azione e/o l’infrazione stradale ritenuta non commessa.
Recentemente, a dimostrazione ulteriore (se ce ne fosse bisogno) dell’interesse e dell’importanza dell’argomento della sicurezza stradale, si è tenuto il 10 maggio 2008 un congresso organizzato dal Rotary Club di Dalmine (Bergamo), dove tra gli intervenuti merita d’indicare per la sua particolare posizione e competenza, il Dott. Antonio Giannella, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Direttore Centrale del Servizio di Polizia Stradale. I numeri scodellati delle statistiche sono agghiaccianti: in media, giornalmente, si verificano 16 vittime al giorno per incidenti del traffico, numeri da guerra civile. Come una battaglia andrà affrontata la questione per cercare di risolverla. In particolare per arginare quelle, troppe, morti di giovani sulle strade. Pesano su questi numeri le troppe infrazioni del Codice della Strada, in particolare tra i giovanissimi, l’abuso d’alcool e di stupefacenti favoriscono l’imprudenza e l’errore umano. L’attuale Governo ha proposto, come sanzione “definitiva”, già esistente per le moto e ciclomotori, la confisca anche per gli autoveicoli nel caso che il conducente guidi in stato d’ebbrezza. Alla base di questi comportamenti c’è la mancanza di un’educazione corretta, a cominciare dalle famiglie e dalla scuola, dove l’educazione stradale è ancora un optional, nonostante il codice della strada attuale risalga al 1992. La volontà politica, di fare tutto quanto possibile per rendere sicura la circolazione sulle strade, non si vede ancora. Guardandosi intorno, nelle città, ma anche fuori sulle strade extra-urbane, ci si accorge della mancanza di sicurezza, consistente nell’assenza di spazi di fuga laterali, nella presenza di troppi ostacoli fissi a partire dal ciglio della strada contro i quali andare a urtare in caso di uscita di strada o di caduta, nella scarsissima cura e manutenzione delle strade stesse, con asfalti inidonei, che si aprono in buche pericolosissime oppure non sono sufficientemente drenanti, strisce pedonali, longitudinali, scivolose, alberi di alto fusto a portata di mano, guardrail come lame, ecc. Tante cose le abbiamo già dette, ma non ci dobbiamo stancare di ripeterle. Piuttosto, la butto là come suggerimento, dopo l’esperienza di Bergamo, dove gli organizzatori non erano certo professionisti esperti della materia della sicurezza stradale: perché non cercare tra le organizzazioni a tutela dei motociclisti, appoggi presso le associazioni come il Rotary o il Lion Club? Le riunioni potrebbero avere altra risonanza e partecipazione!

Sullo stato d’ebbrezza e sulle modalità dell’accertamento sono in corso numerose discussioni, con diverse problematiche affrontate giornalmente anche nelle aule di giustizia. Tra i casi “particolari” la stampa segnalava il caso di una persona che, per quanto astemia dalla nascita, dopo l’incidente che l’aveva coinvolta, era risultata positiva al test della presenza d’alcool in concentrazione superiore al consentito nel sangue. La donna pur non avendo consumato bevande alcoliche era risultata in stato d’ebbrezza con le conseguenti sanzioni scattate immediatamente nei suoi confronti. Come mai? La soluzione, incredibile, era che la signora aveva inalato alcool al pronto soccorso, quando la medicavano. Naturalmente, i particolari scientifici della storia ci sono, ma non sono quelli da citare. Va evidenziato come l’apparenza della situazione, qualche volta, non corrisponda alla realtà dei fatti. L’interessata aveva affrontato la situazione facendo opposizione alla sanzione penale affrontando un processo con esito favorevole, assolta con formula piena. Inoltre, sullo stesso argomento c’è un’altra sentenza del Giudice di Pace di Palermo del 02.05.2008 (su www.polizia.sitointerattivo.it), che contestava la legittimità dell’ordinanza di sospensione della patente di guida dopo l’accertamento della guida in stato d’ebbrezza, perché l’emissione dell’ordinanza da parte del prefetto non era stato emesso in un tempo ragionevolmente breve, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza che mette in evidenza la natura cautelare del provvedimento stesso e la necessità, che è la sua giustificazione, d’impedire che quel soggetto possa continuare una condotta (la guida), prima dell’accertamento della responsabilità penale, che possa costituire pericolo per altri. Quindi, l’ordinanza di sospensione della patente di guida deve seguire in tempo breve all’accertamento della guida in stato d’ebbrezza; un eventuale ritardo da parte della prefettura potrebbe costituire, di per sé, motivo d’annullamento dell’ordinanza in un giudizio davanti il Giudice di Pace.

 

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